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Sez. 2, Sentenza n. 19798 del 19/09/2014 (Rv. 633359 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE | Regolamento predisposto dall'originario unico proprietario dell'edificio - Opponibilità nei confronti dei singoli condomini - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633359-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE

Il regolamento di condominio, predisposto dall'originario unico proprietario dell'edificio, vincola chi abbia acquistato le singole unità immobiliari successivamente alla sua predisposizione purché richiamato ed approvato nei singoli atti di proprietà, in modo da far parte "per relationem" del loro contenuto. (Nella specie, la S.C., in base all'enunciato principio, ha escluso che fosse opponibile a tutti i condomini un regolamento che si trovava depositato presso uno studio notarile e che non risultava neppure trascritto nel registro di cui all'art. 1138, terzo comma, cod. civ., secondo la formulazione "ratione temporis" applicabile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)