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Sez. 2, Sentenza n. 15794 del 11/11/2002 (Rv. 558386 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE | Clausola conferente la comproprietà di cose non comprese nella previsione dell'art. 1117 cod. civ. - Configurabilità - Mancata inclusione nel titolo di acquisto - Irrilevanza - Opponibilità ai successivi acquirenti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558386-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE

Con il regolamento di condominio predisposto dall'originario unico proprietario dell'intero edificio, ove sia stato accettato dagli iniziali acquirenti dei singoli appartamenti e regolarmente trascritto nei registri immobiliari, può essere attribuita la comproprietà di una o più cose, non incluse tra quelle elencate nell'art. 1117 cod. civ., a tutti i condomini o soltanto a quelli cui appartengono alcune determinate unità immobiliari; in tal caso colui al quale sia trasferita la proprietà di uno di tali immobili, diviene comproprietario della cosa in base al regolamento condominiale anche se di essa non vi sia alcun accenno nel titolo d'acquisto e tale qualità è opponibile a tutti coloro che acquistino successivamente le varie unità immobiliari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)