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Sez. 5, Sentenza n. 25321 del 17/04/2001 Cc. (dep. 21/06/2001) Rv. 219473 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DIFENSORE DELLE PARTI PRIVATE | Procura alle liti - Conferimento del potere di nominare il difensore per il giudizio di cassazione - Forme - Atto pubblico - Scrittura privata autenticata - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219473-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DIFENSORE DELLE PARTI PRIVATE

In applicazione del principio generale, fissato dall'art. 1392 Cc, per il quale la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere, deve essere conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata (dal difensore o da altra persona abilitata) il mandato rilasciato da una società al suo procuratore perché questi nomini un difensore cui affidare la redazione del ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)