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Sez. 4, Sentenza n. 1603 del 14/11/2001 Ud. (dep. 16/01/2002) Rv. 220430 - 01

RESPONSABILE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - CITAZIONE | Questioni attinenti alla ritualità e formalità della costituzione - Deducibilità - Termini di cui all'art. 491, comma primo, cod. proc. pen. - Osservanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220430-01

RESPONSABILE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - CITAZIONE

In tema di costituzione delle parti private, la preclusione stabilita dall'art. 491, comma primo, cod. proc.pen. per la deduzione delle questioni riguardanti la citazione e l'intervento del responsabile civile ha la finalità di stabilire un preciso sbarramento temporale per la proposizione delle questioni relative all'individuazione del soggetto nei cui confronti possono validamente essere pronunciate ai sensi dell'art. 538 cod. proc.pen. le statuizioni civili con la sentenza che definisce il procedimento; ne consegue che le diverse questioni relative alla ritualità e regolarità della costituzione del responsabile civile possono essere dedotte successivamente, anche ai fini della valutazione dell'ammissibilità dell'impugnazione da questi proposta (in applicazione di questo principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal difensore del responsabile civile, perché proposto in mancanza della prova documentale di una valida delega defensionale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 84 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 84 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)