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Sez. 1 - , Sentenza n. 7970 del 28/03/2017 (Rv. 644838 - 03)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - IN GENERE | Decadenza per non uso ex art. 42 del r.d. n. 929 del 1942, nel testo anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 480 del 1992 - Nuovo deposito del marchio successivo al maturare del periodo di decadenza - Idoneità a superare la sanzione di decadenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644838-03

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - IN GENERE

La decadenza dal brevetto di un marchio per mancato uso triennale, ai sensi dell'art. 42 del r.d. n. 929 del 1942, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 480 del 1992, è stata disposta dal legislatore allo scopo di evitare riserve prolungate di marchio, prive di alcuna utilizzazione ed evidenza sul mercato, sicché il “rideposito” effettuato al maturare del periodo di decadenza dalla prima registrazione, ancorché possa essere considerato indice della volontà di utilizzare, prima o poi, quel marchio, non vale a superare la sanzione voluta dal legislatore, potendo il titolare del marchio decaduto cominciarne l'utilizzazione solo allorquando questo non sia già utilizzato o non sia stato nel frattempo registrato da altri. (Nella specie, è stato ritenuto che la cessazione, nel 1985, dell’importazione degli “scooter” dall’India avesse comportato, nel 1988, la decadenza del marchio “Lambretta”, non impedita dall’uso del marchio in Italia per quantitativi evidentemente limitati di motoveicoli, né dalla rinnovazione della registrazione al maturare del periodo di decadenza).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 42, Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 480

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)