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Sez. 1, Sentenza n. 24637 del 06/10/2008 (Rv. 604853 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) | Decadenza per non uso ex art. 42 r.d. n. 929 del 1942, nel testo anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 480 del 1992 - Nuovo deposito del marchio successivo al maturare del periodo di decadenza - Idoneità a superare la sanzione di decadenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604853-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO)

La decadenza dal brevetto di un marchio per mancato uso triennale, ai sensi dell'art. 42 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, è stata disposta dal legislatore allo scopo di evitare riserve prolungate di marchio, prive di alcuna utilizzazione ed evidenza sul mercato, sicché il successivo deposito effettuato al maturare del periodo di decadenza dalla prima registrazione, ancorché possa essere considerato indice della volontà di utilizzare, prima o poi, quel marchio, non vale a superare la sanzione voluta dal legislatore, potendo il titolare del marchio decaduto cominciarne l'utilizzazione solo allorquando questo non sia già utilizzato o non sia stato nel frattempo registrato da altri. (Nella specie, è stato ritenuto che la registrazione e l'utilizzo da parte della Ferrari-Lunelli del marchio "Ferrari", per il settore dei profumi, erano intervenuti nel momento in cui la prima registrazione, del medesimo marchio e per la stessa classe merceologica, da parte della "Ferrari" di Maranello era decaduta per non uso, nonostante i "ridepositi" del marchio non usato effettuati da quest'ultima).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)