Sez. 1, Sentenza n. 13599 del 06/03/2009 Cc. (dep. 27/03/2009) Rv. 243151 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE | Isolamento diurno - Condono - Possibilità - Condizioni.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE
È consentito l'indulto dell'isolamento diurno, data la sua natura di sanzione detentiva e non già di modalità d'esecuzione dell'ergastolo, sempre che, una volta scisso il cumulo giuridico che, a fronte di condanna alla pena perpetua e di altre a pene detentive temporanee complessivamente superiori a cinque anni, ne abbia determinato l'applicazione, le pene temporanee non siano state inflitte per reati ostativi alla concessione del beneficio (nella specie è stata esclusa l'applicazione del condono perché le pene cumulate a quella dell'ergastolo riguardavano delitti aggravati dal metodo mafioso).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Pen. art. 72 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)