Sez. 1, Sentenza n. 13616 del 13/03/2012 Cc. (dep. 12/04/2012) Rv. 252293 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE | Isolamento diurno - Condono - Possibilità - Condizioni.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE
È consentito l'indulto dell'isolamento diurno, data la sua natura di sanzione detentiva e non già di modalità d'esecuzione dell'ergastolo, sempre che, una volta scisso il cumulo giuridico che, a fronte di condanna alla pena perpetua e di altre a pene detentive temporanee complessivamente superiori a cinque anni, ne abbia determinato l'applicazione, dette pene temporanee non siano state inflitte per reati ostativi alla concessione del beneficio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Pen. art. 72 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)