Sez. 2, Sentenza n. 956 del 13/03/1975 (Rv. 374348 - 01)
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE E DI ALTRE GIURISDIZIONI - COMPETENZA PER MATERIA DEI TRIBUNALI REGIONALI - TASSATIVITA - CAUSA PRINCIPALE DI COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - CONNESSIONE CON CAUSA DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE REGIONALE - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE E DI ALTRE GIURISDIZIONI - COMPETENZA PER MATERIA DEI TRIBUNALI REGIONALI - TASSATIVITA - CAUSA PRINCIPALE DI COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - CONNESSIONE CON CAUSA DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE REGIONALE - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
Il tribunale regionale delle acque pubbliche e competente a decidere in ordine all'appartenenza o meno di un bene al Demanio idrico, ancorche la relativa questione venga dedotta incidenter tantum in una controversia tra privati, dovendo, per legge, la questione stessa essere decisa con efficacia di giudicato. La Competenza per materia attribuita ai tribunali regionali delle acque pubbliche e limitata, peraltro, alle ipotesi tassativamente indicate dalla legge e non puo, quindi, essere estesa ad ipotesi diverse. Cio neppure nel caso di connessione per pregiudizialita tra la causa pregiudiziale devoluta alla Competenza del tribunale regionale e la causa principale di Competenza del giudice ordinario, dato che lo spostamento di Competenza per l'intera controversia e il simultaneus processus a favore del giudice competente per la causa pregiudiziale, postulano, a norma dell'art 34 cod proc civ, che il giudice competente per materia o per valore riguardo alla causa pregiudiziale possa considerarsi quale giudice superiore rispetto ad altro giudice inferiore adito per la causa principale, mentre il tribunale - o piu in generale il giudice - ordinario civile e il tribunale regionale delle acque pubbliche, secondo il vigente ordinamento, sono organi giurisdizionali di pari grado, essendo al primo attribuita una Competenza generalizzata nell'ambito dei normali limiti di valore e all'altro, invece, una Competenza specializzata per materia. (V 303/73, mass n 362192; 1865/72, mass n 358897; (V 3231/68, mass n 336174).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)