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Sez. 1, Sentenza n. 2216 del 15/05/1989 (Rv. 462759 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI - (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - PER IMPORTAZIONI DI MERCI NELL'AMBITO DELLA CEE E PER CESSAZIONE DEL POTERE IMPOSITIVO DERIVANTE DAL CONTRASTO DELLA RELATIVA NORMA CON L'ORDINAMENTO COMUNITARIO - INTERESSI SULLE SOMME DA RIMBORSARE - MISURA - DETERMINAZIONE - ART. 93 DELLA LEGGE DOGANALE DPR N. 43 DEL 1973 - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462759-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI - (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - PER IMPORTAZIONI DI MERCI NELL'AMBITO DELLA CEE E PER CESSAZIONE DEL POTERE IMPOSITIVO DERIVANTE DAL CONTRASTO DELLA RELATIVA NORMA CON L'ORDINAMENTO COMUNITARIO - INTERESSI SULLE SOMME DA RIMBORSARE - MISURA - DETERMINAZIONE - ART. 93 DELLA LEGGE DOGANALE DPR N. 43 DEL 1973 - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.*

Nel caso di Azione di ripetizione di diritti doganali pagati per importazioni di merci nell'ambito della CEE, che sia proposta per il sopravvenuto venir meno del potere impositivo discendente dal riconoscimento del contrasto della norma che lo prevede con l'ordinamento comunitario (nella specie, diritti erariali e sovraimposta di confine sull'importazione di whisky dalla gran Bretagna, a seguito della declaratoria di illegittimità di tale tassazione resa dalla Corte di giustizia della CEE con sentenza del 15 luglio 1982 in causa n. 216 del 1981), gli interessi sulle somme da rimborsare sono dovuti nella misura stabilita dall'art. 1284 primo comma cod. civ. (salva l'eventuale applicazione dell'art. 1224 secondo comma cod. civ. in tema di risarcimento del maggior danno), non in quella fissata dall'art. 93 della legge doganale di cui al d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (e successive modificazioni), tenuto conto che tale disposizione riguarda la diversa ipotesi del rimborso regolato dal precedente art. 91 per errori di calcolo o nell'applicazione della tariffa. Tale principio manifestamente non implica contrasto con l'art. 3 della Costituzione, posto che la peculiare disciplina del citato art. 93 trova giustificazione nella procedura amministrativa contemplata per la correzione dei suddetti errori, né con il diritto comunitario, non essendo configurabili condizioni meno favorevoli rispetto ad analoghi rimborsi di natura interna. (V 5594/84, mass n 437275).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 91, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 92, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)