Sez. 1, Sentenza n. 1621 del 23/02/1985 (Rv. 439604 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - COMUNE NEL QUALE DEVE ESSERE EFFETTUATO - INDIVIDUAZIONE - NOTIFICA NELL'AMBITO DEL COMUNE - LUOGO OVE IL DESTINATARIO HA L'UFFICIO, O ESERCITA L'INDUSTRIA OD IL COMMERCIO - PREVIA INFRUTTUOSA RICERCA PRESSO L'ABITAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - COMUNE NEL QUALE DEVE ESSERE EFFETTUATO - INDIVIDUAZIONE - NOTIFICA NELL'AMBITO DEL COMUNE - LUOGO OVE IL DESTINATARIO HA L'UFFICIO, O ESERCITA L'INDUSTRIA OD IL COMMERCIO - PREVIA INFRUTTUOSA RICERCA PRESSO L'ABITAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di notificazione, l'art. 139 cod. proc. civ. pone un criterio di successione preferenziale per quanto riguarda il comune nel quale deve essere effettuata, cioè quello di residenza, di dimora, o di domicilio, mentre, nell'ambito del comune individuato secondo detto criterio, consente la notificazione medesima nell'ufficio del destinatario, o nel luogo dove esercita l'industria od il commercio, in alternativa a quella nella sua casa d'abitazione, senza cioè che si renda necessaria la preventiva infruttuosa ricerca del destinatario stesso presso tale abitazione. (V 3134/81, mass n 413697; (V 497/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)