Sez. 1, Sentenza n. 3134 del 12/05/1981 (Rv. 413697 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - CONSEGNA DELL'ATTO A PERSONA DI FAMIGLIA DEL DESTINATARIO - NELL'UFFICIO DI QUEST'ULTIMO O NEL LUOGO DI ESERCIZIO, DA PARTE DEL MEDESIMO, DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO - VALIDITA - LIMITI - PRESENZA DEL TUTTO OCCASIONALE E MOMENTANEA DEL PARENTE CONSEGNATARIO - NOTIFICA ESEGUITA NELLO STUDIO DEL PROCURATORE DOMICILIATARIO MEDIANTE CONSEGNA DELL'ATTO AL FIGLIO DEL MEDESIMO, DICHIARANTE LA SUA QUALITA DI AVVOCATO ESERCENTE NEL DETTO STUDIO - VALIDITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - CONSEGNA DELL'ATTO A PERSONA DI FAMIGLIA DEL DESTINATARIO - NELL'UFFICIO DI QUEST'ULTIMO O NEL LUOGO DI ESERCIZIO, DA PARTE DEL MEDESIMO, DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO - VALIDITA - LIMITI - PRESENZA DEL TUTTO OCCASIONALE E MOMENTANEA DEL PARENTE CONSEGNATARIO - NOTIFICA ESEGUITA NELLO STUDIO DEL PROCURATORE DOMICILIATARIO MEDIANTE CONSEGNA DELL'ATTO AL FIGLIO DEL MEDESIMO, DICHIARANTE LA SUA QUALITA DI AVVOCATO ESERCENTE NEL DETTO STUDIO - VALIDITA.*
La consegna dell'atto da notificare a persona di famiglia del destinatario e consentita sia quando la notificazione avvenga nella casa di abitazione, sia quando avvenga nel luogo in cui il destinatario ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, con la conseguenza che, dovendosi ritenere l'espressione 'persona di famiglià comprensiva non solo delle persone in rapporto di stabile convivenza con il destinatario, ma anche dei soggetti a lui legati da vincoli di sangue o di parentela comportanti diritti e doveri reciproci che implicano la presunzione della successiva consegna dell'atto al notificando, la validita della notificazione puo essere esclusa unicamente quando venga accertata la presenza, del tutto occasionale e momentanea, del parente consegnatario nel luogo di effettuazione della stessa: estremo questo non ravvisabile relativamente ad una notifica eseguita ai sensi degli artt 170 e 285 cod proc civ nello studio del procuratore domiciliatario della parte, mediante consegna dell'atto al figlio del medesimo, che abbia accettato di riceverlo in tale veste e dichiarando altresi la sua qualita di avvocato (esercente in detto studio, alla stregua del timbro apposto sull'atto di impugnazione). (V 5620/79, mass n 402219, sulla seconda parte; (V 5488/79, mass n 402074; (V 397/79, mass n 396500; (V 3898/75, mass n 378154).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)