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Sez. L, Sentenza n. 2252 del 21/04/1979 (Rv. 398603 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DEPOSITO - CERTIFICAZIONE DEL CANCELLIERE - FUNZIONE DI AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - MANCANZA DI CERTIFICAZIONE DEL DEPOSITO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398603-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DEPOSITO - CERTIFICAZIONE DEL CANCELLIERE - FUNZIONE DI AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - MANCANZA DI CERTIFICAZIONE DEL DEPOSITO - IRRILEVANZA.*

Tanto nel rito ordinario, quanto nel rito speciale del lavoro, la certificazione da parte del cancelliere del deposito della sentenza non costituisce un requisito della sua validita ed efficacia, ma solo una formalita estrinseca, suscettibile di essere sostituita dalle risultanze ricavabili da altri elementi, ed essa non ha formale funzione di autenticazione della sottoscrizione del giudice. Pertanto, la presenza o meno di tale certificazione di deposito risulta irrilevante ai fini della verifica del requisito di detta sottoscrizione, da effettuarsi - quando non si prospettano ipotesi di falsita - con riferimento alle indicazioni della intestazione dell'atto. (V 9/77, mass n 383505; (V 288/69, mass n 338273; (V 2083/68, mass n 334216; (V 1078/63, mass n 261536; (V 1551/62, mass n 252477; (V 1337/62, mass n 252157; (V 4341/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)