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Sez. 2, Sentenza n. 9 del 04/01/1977 (Rv. 383505 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) - FORMALITA - NATURA - ESSENZIALITA - CERTIFICAZIONE DI ESSA - ESTRINSECITA ALL'ATTO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1977-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383505-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) - FORMALITA - NATURA - ESSENZIALITA - CERTIFICAZIONE DI ESSA - ESTRINSECITA ALL'ATTO - CONSEGUENZE.*

La pubblicazione della sentenza, da effettuarsi, a norma dell'art 133, primo comma, cod proc civ, mediante il deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunziata - deposito consistente nella consegna ufficiale al cancelliere dell'originale della decisione sottoscritto dal giudice, in modo da attribuire alla decisione medesima il carattere di atto pubblico irretrattabile ed immodificabile - costituisce un elemento essenziale per l'esistenza giuridica della sentenza. Al contrario, la certificazione che del compimento di tale formalita deve essere eseguita dal cancelliere, a norma del secondo comma della stessa disposizione, e estrinseca all'atto e non incide sull'esistenza, sulla regolarita e sulla eseguibilita di esso. (nella specie, e stata negata la natura di sentenza alla minuta di una decisione, redatta in carta semplice, priva dell'indicazione delle conclusioni delle parti da copiarsi dai verbali di causa a cura della cancelleria, sottoscritta dal pretore, ma consegnata al cancelliere soltanto perche provvedesse alla scritturazione dello originale, inviata, per errore all'ufficio del registro non comunicata alle parti e non annotata nei registri di cancelleria, nonostante che di tale minuta fossero state rilasciate copia per la notifica alla parte soccombente). (V 2665/53).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)