Sez. L, Sentenza n. 5644 del 09/03/2009 (Rv. 607717 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro (c.f.l.) - Funzione formativa - Necessità - Lavoratore già in possesso della professionalità da conseguire con il c.f.l. - Conseguenze - Trasformazione in contratto a tempo indeterminato - Accertamento insindacabile in sede di legittimità - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
In tema di contratti di formazione e lavoro, qualora il lavoratore, già al momento della sua assunzione con contratto di formazione, possegga la professionalità che, secondo gli accordi intervenuti, dovrebbe costituire lo scopo del programma formativo, avendo espletato in precedenza analoga attività presso un differente datore di lavoro (nella specie, si trattava della qualifica di "sarta" già conseguita in precedente rapporto di apprendistato), il contratto è affetto da un vizio parziale genetico di causa con conseguente sua trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Un siffatto accertamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 407 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)