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Sez. L, Sentenza n. 4015 del 20/04/1998 (Rv. 514647 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Funzione formativa - Necessità - Mancanza della funzione formativa per essere il lavoratore già in possesso della qualifica da conseguire per mancanza dell'attività formativa nei tempi e nei modi prescritti dal progetto - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514647-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

Nel contratto di formazione e lavoro previsto dall'art. 3 D.L. n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984, la funzione formativa, compresa nella causa del contratto, non consiste in un generico affinamento professionale attraverso un altrettanto generico addestramento, ma nel conseguimento di quella qualificazione professionale prevista dal progetto di formazione e lavoro di cui al citato art. 3, nei tempi e nei modi indicati dal medesimo. Ne consegue che, ove tale funzione formativa manchi fin dall'origine, per essere il lavoratore già in possesso della qualifica professionale al cui conseguimento la formazione era destinata, ovvero venga successivamente meno per non essere avvenuta l'attività formativa nei tempi e nei modi che il progetto comportava, il contratto deve considerarsi fin dall'inizio a tempo indeterminato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)