Sez. 6, Sentenza n. 3185 del 22/10/1998 Cc. (dep. 21/12/1998) Rv. 213427 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Cessazione della condotta criminosa - Adottabilità del sequestro - Possibilità - Ragione - Fattispecie in tema di manufatto abusivo già terminato conseguente ad abuso di ufficio consistente nell'illegittimo rilascio di concessione edilizia.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ
In tema di sequestro preventivo, le "conseguenze " che il legislatore intende neutralizzare attraverso il provvedimento non sono identificabili né con la condotta dei reati formali né con l'evento naturalistico, che integra la consumazione dei reati materiali, ma sono anche quelle "ulteriori" rispetto alla condotta tipica realizzata. Per tale ragione il sequestro preventivo può essere disposto anche quando sia cessata la condotta o si siano perfezionati gli elementi costitutivi del reato in relazione al quale la misura viene adottata. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo manufatto abusivo già terminato, conseguente ad abuso di ufficio realizzato attraverso il rilascio di illegittima concessione edilizia).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 320, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 320, Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)