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Sez. 3, Sentenza n. 78 del 15/01/1997 Cc. (dep. 03/03/1997) Rv. 207884 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Reato istantaneo - Reato permanente di cui sia cessata la permanenza - Sequestro - Possibilità - Fattispecie in tema di manufatto edilizio abusivo già terminato.
Stato
decisa il 1997-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207884-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

In tema di sequestro preventivo, le "conseguenze " che il legislatore intende neutralizzare attraverso il provvedimento non sono identificabili né con la condotta dei reati formali né con l'evento naturalistico, che integra la consumazione dei reati materiali, ma sono anche quelle "ulteriori" rispetto alla condotta tipica realizzata. Per tale ragione il sequestro preventivo può essere disposto anche quando sia cessata la condotta o si siano perfezionati gli elementi costitutivi del reato in relazione al quale la misura viene adottata. Poiché la legislativa in materia di edilizia e urbanistica tende più alla tutela effettiva del regolare assetto del territorio che non alla sola salvaguardia dell'esercizio del controllo preventivo dell'amministrazione sull'attività edificatoria, e l'opera edilizia illegittimamente realizzata, anche se ultimata, continua a proiettare le sue conseguenze negative sul regolare assetto del territorio, può esserne legittimamente disposto il sequestro preventivo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)