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Sez. 1, Sentenza n. 2885 del 09/05/1985 (Rv. 440641 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - NEGOZIAZIONE CON FALSA FIRMA DI EMITTENZA PRESSO UNA BANCA DIVERSA DA QUELLA TRATTARIA - RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DI DETTA BANCA VERSO IL CORRENTISTA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440641-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - NEGOZIAZIONE CON FALSA FIRMA DI EMITTENZA PRESSO UNA BANCA DIVERSA DA QUELLA TRATTARIA - RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DI DETTA BANCA VERSO IL CORRENTISTA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Qualora un assegno bancario di conto corrente, con falsa firma di emittenza, venga negoziato dal portatore presso una banca diversa da quella trattaria (con anticipazione del relativo importo da parte della prima e successivo pagamento del titolo da parte della seconda mediante "stanza di compensazione") deve ritenersi configurabile a carico della banca non trattaria, secondo i principi generali che regolano l'illecito aquiliano, una responsabilità risarcitoria verso il correntista, per il danno subito a seguito del pagamento del titolo falsificato, qualora nella predetta negoziazione la medesima banca non trattaria si sia limitata a tutelare i propri interessi, con il ricevere garanzia di copertura dell'assegno da parte della trattaria, omettendo di usare tutta la doverosa prudenza e diligenza sull'accertamento dell'identità del portatore e della autenticità della firma di emittenza. (V 4209/81, mass n 414877).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 5, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)