Sez. 1, Sentenza n. 10460 del 06/12/1994 (Rv. 489059 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Pagamento a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso - Diligenza professionale nell'identificazione del portatore del titolo - Adozione - Accertamento del giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE
Ai fini dell'applicazione dell'art. 43 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 - per il quale colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento - l'accertamento se il banchiere, all'atto del pagamento, abbia adottato la doverosa diligenza professionale nell'identificare il portatore del titolo, costituisce apprezzamento di fatto riservato all'esclusiva competenza del giudice di merito, che non è censurabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1992, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)