Sez. 2, Sentenza n. 5514 del 07/06/1994 (Rv. 486917 - 01)
Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - In genere | Azione di responsabilità di natura extracontrattuale - Proponibilità nei confronti del venditore - Esclusione - Limiti.
Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - In genere
L'azione di responsabilità di natura extracontrattuale prevista dall'art. 1669 cod. civ. per rovina e difetti di cose immobili è proponibile contro l'appaltatore, sicché non può essere esercitata nei confronti del venditore se non nell'ipotesi in cui egli sia anche il costruttore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)