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Sez. 2, Sentenza n. 8109 del 27/08/1997 (Rv. 507225 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE | Art. 1669 cod. civ. - Ambito di applicazione - Estensione ai rapporti tra costruttore - venditore ed acquirente - Ammissibilità - Esecuzione dell'opera da parte di un terzo - Su incarico del costruttore-venditore - Esonero da responsabilità di quest'ultimo - Esclusione - Azione di regresso nei confronti del terzo - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507225-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE

La norma di cui all'art. 1669, prevedendo una ipotesi di responsabilità extracontrattuale sancita per ragioni e finalità di interesse generale, deve ritenersi applicabile, nonostante la "sedes materiae", non soltanto ai rapporti tra committente e appaltatore, ma anche a quelli tra l'acquirente ed il costruttore - venditore (pur in mancanza, tra essi, di un formale negozio di appalto), con la conseguenza il predetto costruttore non può ritenersi sollevato dalla responsabilità verso l'acquirente qualora l'opera sia stata eseguita (in tutto o in parte), su suo incarico, da un terzo, potendo egli agire soltanto in via di regresso nei confronti di quest'ultimo, ove lo ritenga responsabile, nei propri confronti, della rovina dell'edificio o del difetto della costruzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 1665

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)