Sez. 2, Sentenza n. 15 del 03/01/1966 (Rv. 320036 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CAPACITA PROCESSUALE - POTERI DEL GIUDICE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CAPACITA PROCESSUALE - POTERI DEL GIUDICE.*
Il giudice, quando non risulti dagli Atti alcun elemento che valga ad escludere la capacita processuale delle parti, ed il contraddittorio sia stato accettato senza alcuna eccezione, non e tenuto a disporre di propria iniziativa alcun accertamento sulla esistenza effettiva della legittimazione attiva e passiva delle parti. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)