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Sez. 2, Sentenza n. 15 del 03/01/1966 (Rv. 320036 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CAPACITA PROCESSUALE - POTERI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1966-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320036-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CAPACITA PROCESSUALE - POTERI DEL GIUDICE.*

Il giudice, quando non risulti dagli Atti alcun elemento che valga ad escludere la capacita processuale delle parti, ed il contraddittorio sia stato accettato senza alcuna eccezione, non e tenuto a disporre di propria iniziativa alcun accertamento sulla esistenza effettiva della legittimazione attiva e passiva delle parti. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)