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Sez. 2, Sentenza n. 2346 del 12/06/1975 (Rv. 376197 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM - ONERE PROBATORIO DELLA PARTE - LIMITI - DOVERE DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376197-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM - ONERE PROBATORIO DELLA PARTE - LIMITI - DOVERE DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO - CONDIZIONI.*

Quando non insorga contestazione sulla legittimazione processuale dell'una o dell'altra parte, ne risulti dagli Atti alcun elemento che valga ad escluderla, il giudice non e tenuto a disporre di propria iniziativa alcun accertamento sulla effettiva esistenza di essa; Ond'e che, per un verso, l'Onere probatorio della parte sussiste solo in quanto, e nella misura in cui, i requisiti costitutivi della legittimazione siano contestati e, per altro verso, il potere d'ufficio del giudice (massimamente del giudice di legittimita) di rilevare la carenza della legittimazione processuale non puo esplicarsi se non sulla base degli Atti e degli altri elementi gia acquisiti ritualmente al processo. (V 3306/73, mass n 367186; 1833/70, mass n 347811; (V 1285/69, mass n 339949; 15/66, mass n 320036; (V 720/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)