Sez. 5, Sentenza n. 3780 del 06/07/2000 Cc. (dep. 08/08/2000) Rv. 216730 - 01
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - IN GENERE | Reati divenuti perseguibili a querela - Modifica normativa - Avviso alla parte - Obbligo del giudice - Condizioni di adempimenti - Equipollenza di altre comunicazioni - Validità - Esclusione.
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - IN GENERE
In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela in forza della legge 25.6.1999 n. 205 ed a giudizi pendenti in qualsiasi fase, è fatto obbligo al giudice procedente, prima di pronunciarsi, di dare avviso alla parte offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela, con decorrenza del termine dalla data del pervenimento dell'avviso. Nè a informative di diversa natura può attribuirsi valore equipollente a tale avviso, atteso che la parte offesa deve essere specificamente informata della possibilità offertagli dalla legge di perseguire l'autore del reato presentando querela. (Nella fattispecie la Corte ha escluso che il fatto che la parte offesa sia stata informata della proposta di patteggiamento possa equivalere all'avviso di cui al secondo comma dell'art. 19 citato).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1999 num. 205 art. 19 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 337 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)