Sez. 2 - , Sentenza n. 25341 del 13/05/2021 Ud. (dep. 02/07/2021) Rv. 281465 - 01
AZIONE PENALE - QUERELA - TERMINE | Reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. n. 36 del 2018 - Disciplina transitoria di cui all’art. 12, comma 2, del medesimo decreto - Querela tardiva - Applicabilità - Ragioni - Fattispecie.
AZIONE PENALE - QUERELA - TERMINE
In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del medesimo decreto, che, in caso di procedimento pendente, prevede l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, trova applicazione anche in relazione alla persona offesa che in precedenza abbia manifestato la volontà di punizione oltre il termine di cui all'art. 124 cod. pen., atteso che la valutazione in ordine alla condizione di procedibilità è ancorata al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime normativo, a nulla rilevando eventuali irregolarità della querela afferenti ad un momento procedimentale anteriore, in cui la querela stessa non era richiesta ai fini della procedibilità. (Conf. Sez. 2, n. 11970 del 2020 e Sez. 2, n. 13775 del 2019; Sez. U, n. 5540 del 1982, Rv. 154076-01, e Sez. 4, n. 1141 del 1985, Rv. 167675-01).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 124 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 11, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Decreto Legisl. 10/04/2018 num. 36 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)