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Sez. 1, Sentenza n. 2717 del 04/11/1985 Ud. (dep. 07/11/1985) Rv. 170985 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - FACOLTATIVI - IN GENERE - INOPERATIVITÀ DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA CUSTODIA CAUTELARE - PARAMETRO DELLA TUTELA SOCIALE - ACCESSORIETÀ RISPETTO A QUELLO DELLE RAGIONI PROCESSUALI - OPERATIVITÀ AUTONOMA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170985-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - FACOLTATIVI - IN GENERE - INOPERATIVITÀ DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA CUSTODIA CAUTELARE - PARAMETRO DELLA TUTELA SOCIALE - ACCESSORIETÀ RISPETTO A QUELLO DELLE RAGIONI PROCESSUALI - OPERATIVITÀ AUTONOMA - ESCLUSIONE.*

Ai fini dell'Esercizio della facoltà di cattura, o del diniego della libertà provvisoria o della inoperatività delle misure alternative alla custodia cautelare, il parametro della tutela sociale ha una connotazione accessoria rispetto a quello delle ragioni processuali e non può operare autonomamente, porgendosi come elemento concorrente di valutazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)