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Sez. U, Sentenza n. 17767 del 30/06/2008 (Rv. 603915 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversia tra Regione e Comune - Domanda di rimborso delle somme erogate dal Comune ai dipendenti della Regione su incarico di quest'ultima - Natura - Ordinario rapporto obbligatorio - Sottostante rapporto di pubblico impiego - Rilevanza - Esclusione - Conseguente giurisdizione del giudice ordinario - Fattispecie in tema di pagamento delle retribuzioni agli addetti al servizio socio - psico - pedagogico della Regione Calabria.
Stato
decisa il 2008-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603915-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra Regione e Comune avente ad oggetto la domanda, avanzata da quest'ultimo, per il rimborso delle somme erogate ai dipendenti della Regione su incarico di quest'ultima, trattandosi di ordinario rapporto obbligatorio pecuniario, nel quale non viene in questione l'esercizio di poteri autoritativi, senza che assuma rilievo il sottostante rapporto di pubblico impiego, esistente tra i lavoratori e la Regione, e la natura retributiva degli emolumenti corrisposti. (Specie relativa al pagamento delle retribuzioni, maturate in epoca anteriore al 30 giugno 1998, agli addetti al servizio socio-psico-pedagogico, assunti dalla Regione Calabria in rapporto di convenzione, poi trasformato "ope legis" in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le quali la Regione in precedenza aveva trasferito fondi al Comune, sia pure in misura insufficiente, proprio per il pagamento delle retribuzioni, così instaurando un rapporto di mandato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 05/05/1990 num. 57, Legge Reg. Calabria 24/01/1997 num. 2, Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)