Sez. 1, Sentenza n. 23011 del 12/11/2010 (Rv. 615130 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA SANITARIA - SPESE MEDICHE, OSPEDALIERE | Prestazioni sanitarie - Strutture non convenzionate - Diritto al rimborso - Leggi regione Campania n. 46 del 1978 e n. 12 del 1985 - Applicabilità - Conseguenze - Autorizzazione preventiva della Regione - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA SANITARIA - SPESE MEDICHE, OSPEDALIERE
Ai fini del rimborso delle spese sostenute per prestazioni sanitarie erogate presso case di cura non convenzionate operanti sul territorio nazionale, in favore di cittadini residenti nella Regione, con titolo all'assistenza ospedaliera, ai sensi degli artt. 1 delle leggi reg. Campania n. 46 del 1978 e n. 12 del 1985, è necessaria l'autorizzazione preventiva della Giunta regionale, nei casi di comprovata necessità; in mancanza, non può integrarsi la fattispecie costitutiva dell'obbligazione a carico della soppressa Usl, nei cui debiti è subentrata la Regione, per effetto degli artt. 6 della legge n. 724 del 1994 e 2, comma 14, della legge n. 549 del 1995.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Campania 27/10/1978 num. 46 art. 1 CORTE COST., Legge Reg. Campania 08/03/1985 num. 12 art. 1, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)