Sez. 3, Sentenza n. 4938 del 03/06/1997 (Rv. 504909 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA SANITARIA - SPESE MEDICHE, OSPEDALIERE | Casa di cura non convenzionata - Prestazioni ad un assistito di una U.S.L. - Rimborso - Controversia - Contestazione del diritto alle prestazioni per mancanza del fatto costitutivo di esso - Natura assistenziale di tale diritto - Competenza per materia - Del pretore, ex art. 442 cod. proc. civ..
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA SANITARIA - SPESE MEDICHE, OSPEDALIERE
Se una struttura sanitaria non convenzionata chiede, in qualità di mandataria di un assistito, che una U.S.L. le rimborsi, in base ad una legge, le spese per un intervento chirurgico praticato e la convenuta contesti l'esistenza del diritto per mancanza del fatto costitutivo di esso, normativamente previsto (nella specie mancava l'autorizzazione della giunta regionale - concedibile ai cittadini residenti dalla legge della Regione Campania 27 ottobre 1978 n. 46 (art. 1), per cure loro necessarie, da praticare in strutture ospedaliere di Paesi non regolamentati da accordi C.E.E.- richiamata dalla legge 8 marzo 1985 n. 12 per le case di cura non convenzionate, operanti sul territorio nazionale), la controversia ha natura assistenziale (ovvero previdenziale - assicurativo), perché occorre accertare l'esistenza del relativo rapporto, fondamento della pretesa attorea; pertanto competente funzionalmente a deciderla è il Pretore, nella qualità di giudice del lavoro (art. 442 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge Reg. Campania 27/10/1978 num. 46 art. 1 CORTE COST., Legge Reg. Campania 27/10/1978 num. 46 art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Campania 27/10/1978 num. 46 art. 5 CORTE COST., Legge Reg. Campania 08/03/1985 num. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)