Sez. 2, Sentenza n. 13516 del 03/12/1999 (Rv. 531819 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Presupposti - Indicazione e specificazione del tipo contrattuale destinato a realizzare il trasferimento del bene - Necessità - Omissione - Conseguenza in caso di inadempienza - Mera responsabilità per danni.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
Deve ritenersi estranea all'art. 2932 cod. civ. e non dare pertanto luogo alla relativa obbligazione di concludere un contratto ed alla sentenza che la sanziona producendo "gli effetti del contratto non concluso", l'ipotesi in cui venga previsto un mero obbligo di trasferimento del bene, senza l'indicazione o specificazione del "tipo di contratto" produttivo di tale effetto. Conseguentemente, un tale tipo di obbligo, se inadempiuto, può dare luogo unicamente al risarcimento del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)