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Sez. 2, Sentenza n. 11874 del 07/08/2002 (Rv. 556763 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Oggetto del preliminare - Determinazione attraverso fatti storici anche successivi alla sua conclusione - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2002-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556763-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

La possibilità che l'oggetto di un contratto preliminare sia determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio ed anche successivi alla sua conclusione trova un limite nel caso in cui l'identificazione del bene da trasferire non attenga all'ipotesi di conclusione consensuale del contratto definitivo su base negoziale, bensì afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 cod. civ., caso nel quale l'esatta individuazione del bene, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, deve necessariamente risultare dal preliminare poiché, dovendo la pronuncia giudiziale corrispondere esattamente al contenuto del preliminare stesso, l'individuazione del bene oggetto del trasferimento deve avvenire in base a dati non attingibili da altra documentazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)