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Sez. 3 - , Sentenza n. 27165 del 28/12/2016 (Rv. 642345 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI | Modifica dell’art. 43 l.fall. per effetto dell’art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006 – Interruzione del processo – Dichiarazione di fallimento intervenuta successivamente allo “ius superveniens” – Sufficienza ai fini dell’interruzione – Disciplina transitoria – Irrilevanza.
Stato
decisa il 2016-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642345-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI

La modifica dell'art. 43 della l.fall., introdotta dall'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006, trova applicazione, ai sensi dell’art. 153 del d.lgs. citato, a partire dal 16 luglio 2006, con consequenziale automaticità dell’interruzione del processo a seguito della dichiarazione di fallimento, purché quest'ultima sia intervenuta successivamente a tale data, anche nei giudizi anteriormente pendenti, restando irrilevante la disposizione transitoria dettata dall’art. 150 del medesimo d.lgs., la quale attiene a norme che regolano la procedura concorsuale, e non alla disciplina processuale già in vigore all’epoca della dichiarazione di fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 41, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 150 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 153

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)