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Sez. 2 - , Sentenza n. 9124 del 07/04/2017 (Rv. 643547 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI | Giudizio di accertamento di un credito controverso - Impugnazione della sentenza di primo grado - Fallimento, pendente l'appello, del creditore - Interruzione automatica del processo - Sussistenza - Cessione, ad opera della curatela, del credito oggetto di accertamento - Intervento, nel giudizio di gravame, del cessionario - Preclusione all'effetto interruttivo - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643547-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI

Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento di un credito controverso (nella specie, ex art. 549 c.p.c.), l’art. 43 l.fall., come modificato dall’art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006, trova applicazione anche laddove, proposta impugnazione avverso la sentenza di primo grado, il creditore fallisca pendente l'appello e la curatela ceda il credito ad un terzo, che intervenga volontariamente nel giudizio medesimo, non rientrando il cessionario tra coloro cui spetta di proseguire il processo ex art. 299 c.p.c.; il mancato rilievo della causa di interruzione implica la nullità degli atti processuali successivamente compiuti e, di riflesso, la nullità della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 41, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)