Sez. 3, Sentenza n. 8289 del 24/05/1999 Ud. (dep. 25/06/1999) Rv. 213800 - 01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - APPALTO DI OPERE E DI SERVIZI | Compresenza di tutti e tre gli elementi (capitali, macchine ed attrezzature) di cui all'art.1, c. 3, L n.1369 del 1960 ai fini della configurabilità del reato - Necessità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - APPALTO DI OPERE E DI SERVIZI
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 1, comma 3, della legge 23 ottobre 1960, n. 236 non è necessario che l'appaltatore fornisca all'appaltante tutti e tre gli elementi previsti dalla norma stessa, ovvero capitali, macchine ed attrezzature, trattandosi di elementi posti tra loro in semplice alternativa attraverso l'introduzione della virgola che li disgiunge. Interpretazione, questa, che trova riscontro anche sul piano logico dato che non sempre per una specifica attività occorre fornire capitali in quanto la dotazione di macchinari e di attrezzature tiene luogo di questi ultimi, posto che per il loro acquisto occorre appunto denaro (Fattispecie in cui era stata fornita stoffa per confezioni di biancheria).
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)