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Sez. 3, Sentenza n. 7762 del 29/01/2004 Ud. (dep. 24/02/2004) Rv. 227912 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) | Uso dei macchinari e delle attrezzature messe a disposizione dal committente - Sufficienza ai fini della configurabilità del reato di ricorso alla somministrazione abusiva di mano d'opera sanzionato dall'art. 18 D.Lgs. n. 276 del 2003 che succede in parte qua all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227912-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO)

Non è sufficiente ad integrare il ricorso alla somministrazione abusiva di manodopera, sanzionata dall'art. 18 D.Lgs. n. 276 del 2003 - che succede in parte qua all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 - la circostanza che i dipendenti dell'appaltatore utilizzino per i lavori macchinari e attrezzature messe a disposizione dal committente, essendo, per contro, necessario che l'appaltatore non eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto e non assuma il rischio d'impresa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 18, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 2 CORTE COST., Legge 24/06/1997 num. 196 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)