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Sez. L, Sentenza n. 9807 del 13/05/2015 (Rv. 635386 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - INGIUNZIONE | Somma capitale, interessi e spese processuali liquidate nel decreto ingiuntivo - Pagamento - Precetto - Intimazione al debitore per le spese di notifica del decreto - Ammissibilità - Esclusione - Recupero di tali spese - Azione ordinaria - Necessità.
Stato
decisa il 2015-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635386-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - INGIUNZIONE

Allorché il debitore abbia pagato per intero la somma indicata nel decreto ingiuntivo, comprensiva degli interessi e delle spese processuali liquidate nel provvedimento monitorio, il creditore non può, successivamente a tale pagamento, intimare precetto, sulla base dello stesso decreto, per il pagamento delle spese processuali sostenute dopo la sua emissione e necessarie per la notificazione, dovendo, per tali spese, esperire l'azione di cognizione ordinaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)