Sez. 1, Sentenza n. 5159 del 11/05/1995 (Rv. 492220 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - INGIUNZIONE | Somma capitale, interessi e spese processuali liquidate nel decreto ingiuntivo - Pagamento - Precetto - Intimazione al debitore per le spese di notifica del decreto - Ammissibilità - Esclusione - Recupero di tali spese - Azione ordinaria - Proposizione - Necessità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - INGIUNZIONE
Allorché il debitore abbia pagato per intero la somma indicata nel decreto ingiuntivo, comprensiva degli interessi e delle spese processuali liquidate nel decreto stesso, il creditore non può, successivamente a tale pagamento, intimare precetto, sulla base dello stesso decreto, per il pagamento delle spese processuali sostenute dopo l'emissione del decreto e necessarie per la notificazione di questo, dovendo, per tali spese, esperire l'azione di cognizione ordinaria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)