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Sez. 1, Sentenza n. 21841 del 10/11/2005 (Rv. 584193 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Spese di custodia del bene assoggettato a sequestro penale - Liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione penale - Opposizione alla relativa cartella esattoriale - Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Giudice competente - Tribunale in composizione monocratica.
Stato
decisa il 2005-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584193-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)

L'opposizione avverso la cartella esattoriale rivolta alla riscossione delle spese di custodia liquidate dal giudice dell'esecuzione penale in favore del custode di un autoveicolo sequestrato e successivamente confiscato dal giudice penale deve essere proposta nelle forme degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. dinanzi al giudice competente, che, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, è il tribunale in composizione monocratica e non il giudice di pace.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)