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Sez. 3, Sentenza n. 1189 del 07/02/1997 (Rv. 502291 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Spese di custodia di bene assoggettato a sequestro penale - Liquidazione con provvedimento de plano del giudice penale - Notificazione del precetto - Contestazione dell'esistenza di un valido titolo esecutivo - Opposizione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502291-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)

Avverso precetto, con il quale sia intimato il pagamento di una somma (iscritta a campione penale per spese di custodia o conservazione di cose sottoposte a sequestro) in forza di provvedimento del giudice penale assunto de plano con decreto (e non nelle forme dell'ordinanza ex art. 666 del nuovo cod. proc. pen. nel corso di incidente di esecuzione, provvedimento questo ricorribile per cassazione), è ammissibile opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. dinanzi al giudice civile per contestare che l'esecuzione forzata possa aver luogo in virtù di un provvedimento privo di efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art 474 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)