Sez. 1, Sentenza n. 22089 del 26/09/2013 (Rv. 629164 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - AUDIZIONE DEL DEBITORE | Audizione dell'imprenditore in sede prefallimentare - Successiva domanda di ammissione al concordato preventivo - Espletamento di una c.t.u. - Nuova audizione - Necessità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - AUDIZIONE DEL DEBITORE
E violato il diritto di difesa del debitore il quale, dopo la sua audizione in sede prefallimentare, abbia presentato una domanda di concordato preventivo, allorché egli non sia stato nuovamente posto in condizione di essere ascoltato al fine di controdedurre sulle risultanze di una consulenza tecnica di ufficio, successivamente disposta dal tribunale al fine di decidere sulla proposta di concordato stessa, in quanto l'art. 162 legge fall. (anche nel testo, anteriore alla modifiche introdotte dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, applicabile "ratione temporis") impone l'audizione dell'imprenditore e la contestazione di eventuali circostanze ostative alla sua ammissione alla procedura, acquisite di ufficio ovvero emergenti dagli elementi offerti dai creditori o dal pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)