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Sez. 1, Sentenza n. 18546 del 02/08/2013 (Rv. 627388 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - D'UFFICIO | Revoca del decreto di ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo - Disciplina anteriore ai d. lgs. n. 5 del 2006 e 169 del 2007 - Dichiarazione di fallimento di ufficio - Configurabilità - Omessa preventiva convocazione del debitore - Conseguenze - Invalidità della sentenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627388-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - D'UFFICIO

Il combinato disposto degli artt. 162, secondo comma, 163, ultimo comma, e 173, primo comma, della legge fall., (nei rispettivi testi, applicabili "ratione temporis", anteriori alle modifiche ad essi apportati dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169) consente, coerentemente con la natura sanzionatoria della prevista revoca del decreto di ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo, il fallimento di ufficio di quest'ultimo, senza, peraltro, che l'omessa sua preventiva convocazione infici la relativa sentenza dichiarativa, atteso che il descritto quadro normativo non prescrive, per la sua pronuncia, l'osservanza del procedimento di cui all'art. 15 legge fall. all'epoca vigente.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 150 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 153

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)