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Sez. 1, Sentenza n. 14471 del 25/06/2014 (Rv. 631495 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - CONCORRENZA (DIVIETO DI) - IN GENERE | Art. 2557 cod. civ. - Carattere eccezionale - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie in tema di attività concorrenziale del cedente nell'ambito di un'impresa familiare.
Stato
decisa il 2014-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631495-01

AZIENDA - CESSIONE - CONCORRENZA (DIVIETO DI) - IN GENERE

In tema di divieto di concorrenza, l'art. 2557 cod. civ. non ha natura eccezionale poiché non è diretto a derogare al principio di libera concorrenza, ma solo a disciplinare, nel modo più congruo, la portata degli effetti connaturali al rapporto contrattuale intercorso tra le parti, sicchè ne è consentita l'estensione analogica all'ipotesi del cedente l'azienda che abbia poi intrapreso un'attività commerciale concorrente avvalendosi della partecipazione in un'impresa familiare per dissimulare la propria posizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto violato il divieto di cui alla predetta norma ad opera del cedente un esercizio commerciale per la vendita di frutta e verdura che, successivamente, era entrato a far parte, con una quota minoritaria, di un'impresa familiare, la cui quota di maggioranza era detenuta da sua sorella e di cui erano partecipi anche la moglie ed un nipote, che gestiva minimercati alimentari sulla medesima strada dell'azienda ceduta, gestendo personalmente il reparto ortofrutticolo - pari al venticinque percento dell'ambito merceologico dell'impresa - e pubblicizzando il proprio nome alla radio e sulle buste della spesa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Civ. art. 2557, Cod. Civ. art. 2596 CORTE COST., Preleggi art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)