Sez. 1, Sentenza n. 27505 del 19/11/2008 (Rv. 605632 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - CONCORRENZA (DIVIETO DI) - IN GENERE | Art. 2557 cod. civ. - Carattere eccezionale - Esclusione - Conseguenze - Cessione di quote di partecipazione in società di capitali - Applicazione analogica della citata disposizione - Ammissibilità - Condizioni - Valutazione della sussistenza delle stesse - Spettanza al giudice di merito - Fattispecie.
AZIENDA - CESSIONE - CONCORRENZA (DIVIETO DI) - IN GENERE
In tema di divieto di concorrenza, la disposizione contenuta nell'art. 2557 cod. civ., la quale stabilisce che chi aliena l'azienda deve astenersi, per un periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta, appropriandosi nuovamente dell'avviamento, non ha il carattere dell'eccezionalità, in quanto con essa il legislatore non ha posto una norma derogativa del principio di libera concorrenza, ma ha inteso disciplinare nel modo più congruo la portata di quegli effetti connaturali al rapporto contrattuale posto in essere dalle parti. Pertanto, non è esclusa l'estensione analogica del citato art. 2557 cod. civ. all'ipotesi di cessione di quote di partecipazione in una società di capitali, ove il giudice del merito, con un'indagine che tenga conto di tutte le circostanze e le peculiarità del caso concreto, accerti che tale cessione abbia realizzato un "caso simile" all'alienazione d'azienda, producendo sostanzialmente la sostituzione di un soggetto ad un altro nell'azienda. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la pronuncia della corte territoriale, che, nel regime anteriore alla riforma societaria del 2003, aveva ritenuto non provata la cessione di azienda, in un caso di cessione del 50% delle quote ad altro socio, che già deteneva il restante 50% e rivestiva la carica di amministratore unico della società).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2557
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)