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Sez. 2, Sentenza n. 2177 del 06/05/1978 (Rv. 391562 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - AUTORI MATERIALI E MORALI - AUTORE MORALE - NOZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL COLLABORATORE DELL'AUTORE MORALE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391562-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - AUTORI MATERIALI E MORALI - AUTORE MORALE - NOZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL COLLABORATORE DELL'AUTORE MORALE - CONDIZIONI.*

Sono passivamente legittimati all'Azione di reintegrazione sia l'autore materiale dello spoglio che quello morale, intendendosi per tale il mandante e colui che ex post abbia utilizzato a proprio vantaggio il risultato dello spoglio, sostituendo coscientemente il proprio al possesso dello spogliato. Affinche, pero, colui il quale abbia collaborato con l'autore morale dello spoglio sia passivamente legittimato alla relativa Azione nella qualita di spogliatore in senso tecnico, occorre che stabilisca con la cosa un rapporto materiale che ne comporti il potere di disposizione senza di che egli non avrebbe nulla da restituire, onde la funzione di reintegrazione, propria dell'Azione di spoglio, non potrebbe attuarsi nei suoi confronti. (V 14/77, mass n 383511).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)