Sez. 1, Sentenza n. 7593 del 05/06/2001 (Rv. 547272 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Della sentenza - Notificazione al ricorrente in mancanza di indicazione di procuratore, di dichiarazione di residenza e di elezione di domicilio - Modalità - Notificazione presso la cancelleria del giudice "a quo" ai sensi dell'art. 22, comma quinto, legge n. 689 del 1981 - Inesistenza - Disciplina di cui agli artt. 137 e ss. e 330 cod. proc. civ. - Applicabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
In tema di opposizione all'ordinanza - ingiunzione, l'art. 22, comma quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - per cui, nel giudizio di opposizione, le notificazioni al ricorrente, che non abbia indicato un suo procuratore e non abbia fatto la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune ove ha sede il giudice adito, vengono eseguite mediante deposito in cancelleria - opera con riguardo ai soli atti intermedi del procedimento ovvero alla sentenza che lo abbia definito, ma non anche rispetto all'impugnazione di quest'ultima. Pertanto la notificazione del ricorso per cassazione deve essere effettuata personalmente a norma degli artt. 137 ss. e 330 cod. proc. civ., con la conseguenza che, ove eseguita presso la cancelleria, deve ritenersi inesistente, atteso che la chiusura del pregresso grado di giudizio comporta la rescissione di qualsiasi legame del destinatario con la cancelleria del giudice "a quo" e l'inidoneità di questa a configurarsi ulteriormente come luogo di consegna legittima dell'atto.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)