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Sez. 1, Sentenza n. 6657 del 15/05/2001 (Rv. 546656 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Della sentenza - Notificazione al ricorrente in mancanza di indicazione di procuratore, di dichiarazione di residenza e di elezione di domicilio - Modalità - Notificazione presso la cancelleria del giudizio "a quo" ai sensi dell'art. 22, quinto comma, legge n. 689 del 1981 - Inesistenza - Configurabilità - Disciplina prevista dagli artt. 137 e seguenti e 330 cod. proc. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2001-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546656-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

In tema di opposizione all'ordinanza - ingiunzione, l'art. 22, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - per cui, nel giudizio di opposizione, le notificazioni al ricorrente, che non abbia indicato un suo procuratore e non abbia fatto la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito, vengono eseguite mediante deposito in cancelleria - opera con riguardo ai soli atti intermedi del procedimento ovvero alla sentenza che lo abbia definito, ma non anche rispetto all'impugnazione di quest'ultima. Pertanto la notificazione del ricorso per cassazione deve essere effettuata personalmente a norma degli artt. 137 seguenti e 330 cod. proc. civ., con la conseguenza che, ove eseguita presso la cancelleria, deve ritenersi inesistente, atteso che la chiusura del pregresso grado di giudizio comporta la rescissione di qualsiasi legame del destinatario con la cancelleria del giudice "a quo" e l'inidoneità di questa a configurarsi ulteriormente come luogo di consegna legittima dell'atto.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)