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Sez. 2, Sentenza n. 2251 del 23/06/1969 (Rv. 341617 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI- PROVE - POTERI E OBBLIGHI ISTRUTTORI DEL GIUDICE - ONERE DI ALLEGAZIONE DEI FATTI INFLUENTI SULLA DECISIONE - ESONERO DELLE PARTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341617-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI- PROVE - POTERI E OBBLIGHI ISTRUTTORI DEL GIUDICE - ONERE DI ALLEGAZIONE DEI FATTI INFLUENTI SULLA DECISIONE - ESONERO DELLE PARTI - ESCLUSIONE.*

Nelle controversie individuali di lavoro il potere attribuito al giudice dall'art. 439 cod.proc.civ. di disporre d'ufficio i mezzi di prova che ritenga piu opportuni e di ammettere la prova testimoniale anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile - nel quale deve ritenersi incluso quello, indubbiamente minore, relativo alla formulazione tecnica della prova - non esime la parte dall'Onere di allegare i fatti influenti sulla decisione della controversia.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 439

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)