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Sez. 2, Sentenza n. 1562 del 22/05/1972 (Rv. 358279 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - DI PRIMO GRADO - PROVE - IN GENERE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - AMMISSIONE D'UFFICIO DELLA PROVA PER TESTI - PREVIA DEDUZIONE AD OPERA DELLA PARTE DEI FATTI RILEVANTI PER LA PROVA - NECESSITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358279-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - DI PRIMO GRADO - PROVE - IN GENERE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - AMMISSIONE D'UFFICIO DELLA PROVA PER TESTI - PREVIA DEDUZIONE AD OPERA DELLA PARTE DEI FATTI RILEVANTI PER LA PROVA - NECESSITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Nelle controversie individuali di lavoro il potere del giudice di ammettere d'ufficio una prova testimoniale e di formularne i relativi capitoli puo essere esercitato soltanto quando la parte abbia allegato, ai fini della decisione, quei fatti sui quali deve svolgersi la prova medesima. Spetta al giudice di merito l'accertamento dell'avvenuta allegazione dei fatti, ed in Sede di legittimita la Corte di Cassazione deve limitarsi a controllare che tale indagine sia stata compiuta con motivazione immune da illogicita. (Conf 2251'69, mass n 341617).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 439

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)