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Sez. L, Sentenza n. 4623 del 25/02/2010 (Rv. 612070 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Permessi retribuiti ex art. 33, comma 2, della legge n. 104 del 1992 - Cumulabilità in caso di più figli di età inferiore ai tre anni, portatori di "handicap" grave - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612070-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

In tema di permessi giornalieri retribuiti per i lavoratori, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o il lavoratore padre di una pluralità di minori portatori di handicap in situazione di gravità hanno diritto, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale, ad usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito per ciascun bambino sino al compimento del terzo anno di età, dovendosi ritenere prevalente rispetto alle esigenze connesse alla prestazione lavorativa l'interesse del bambino e la tutela, prioritaria, del suo sviluppo e della sua salute quali diritti fondamentali dell'individuo costituzionalmente garantiti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, ha riconosciuto ad un lavoratore padre di due gemelli affetti da handicap grave il diritto ad usufruire di un permesso giornaliero di due ore retribuite per ciascuno dei figli).

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)